Regione Puglia

Nuova modulistica per locazione turistica

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Modulistica

Data:

14 Novembre 2025

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Descrizione

Si rende noto che con la Legge Regionale n. 15/2025, pubblicata sul BURP n. 6 straordinario del 30/09/2025, sono state apportate significative modifiche alla L.R. 49/2017, recante “Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico ai fini statistici”, come modificata dalla L.R. 57/2018. In particolar modo l’art. 5 modifica l’art. 10bis della L.R. 49/2017 ridefinendo le disposizioni da applicare alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche/ locazioni brevi come definite ai sensi del Dlgs. 50/2017. Richiama la normativa nazionale adottata in materia e ribadisce che: “Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili locati. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante”, confermando, inoltre, che “L’attività di locazione turistica, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale (omissis) ove a tale attività vengano destinati più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta”. Introduce, al comma 7, l’importante novità riguardante le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale. Nello specifico, la norma sancisce che “Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, è soggetto all’obbligo di comunicazione di inizio attività (CIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività”. La norma sancisce che “Le strutture in qualsiasi forma già avviate alla data di approvazione della presente norma dovranno procedere alla Scia o Cia entro il termine di 365 giorni decorrente dall’entrata in vigore del presente articolo. In caso contrario, si applicheranno le sanzioni previste per attività svolta senza Scia o Cia”. Pertanto, si invitano, tutti coloro che svolgano la suddetta attività, a voler adempiere alla normativa, presentando, entro 365 dalla pubblicazione sul BURP Puglia della stessa, tramite la piattaforma www.impresainungiorno.it , la SCIA per l’attività svolta in modalità imprenditoriale o la CIA nel caso in cui l’attività sia di tipo non imprenditoriale, anche se già avviate con la sola registrazione al DMS. Inoltre i soggetti che esercitano l’attività di locazione turistica, imprenditoriale o non imprenditoriale, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva”. Tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Si allegano: • stralcio L.R. 15/2025 • Circolare esplicativa Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

Ultimo aggiornamento: 18/11/2025, 12:11

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