Descrizione
Il Comune legittimato a ricevere le richieste e a effettuare istruttoria è quello di residenza dell’amministrato, ovvero quello risultante da provvedimento del Giudice Tutelare.
Il contributo è concesso quando ricorrono i seguenti presupposti:
- il Giudice Tutelare abbia riconosciuto all’amministratore di sostegno un’equa indennità ai sensi dell’art. 379 c.c., non imputabile al patrimonio dell’amministrato;
- non vi siano vincoli di coniugio, parentela o affinità tra amministratore e amministrato;
- l’amministratore non abbia presentato istanza per più di cinque amministrati nel corso dell’anno;
- il soggetto amministrato sia residente o domiciliato, su provvedimento del Giudice Tutelare, in un Comune della Regione Puglia.
Si precisa che il contributo non può essere erogato per richieste presentate dai tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati.
L’istanza va presentata, nella forma di autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, entro le ore 24:00 del 27 aprile 2025 all’indirizzo PEC: servizisociali.comune.conversano@pec.rupar.puglia.it inserendo nell’ oggetto “L.R. 10/2021 – Presentazione istanza contributo Amministratore di sostegno ( indicazione cognome e nome amministrato) , utilizzando esclusivamente l’ ALLEGATO B –“Autocertificazione Ads da presentare al Comune” approvato dalla Regione Puglia con determinazione n. 01188 del 09/12/2024.
Unitamente a tale autocertificazione, debitamente sottoscritta, l’amministratore di sostegno deve produrre in allegato:
- il provvedimento di nomina;
- il provvedimento di determinazione dell’equa indennità emessi dal Giudice Tutelare,
- fotocopia del proprio documento di identità.
Eventuali richieste pervenute oltre la data del 27 aprile 2025 non potranno essere incluse nel fabbisogno liquidato per l’anno in corso, ma saranno incluse nella determinazione del fabbisogno per l’anno successivo.