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 Guida ai servizi >> Area Politiche Sociali

Assegni per il nucleo familiare e la maternità

Con il decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 306 del 15.7.1999 è stato approvato apposito Regolamento recante disposizioni per la concessione degli assegni ai nuclei familiari e di maternità di cui agli artt. 65 e 66 della legge n. 488/98.
Cos'è l'assegno per il nucleo familiare
L'assegno per il nucleo familiare è una misura di contrasto della povertà volta ad aiutare le famiglie numerose nelle quali vi siano tre figli minorenni.
Chi ha diritto all'assegno per il nucleo familiare
I cittadini italiani residenti con almeno tre figli minori di anni 18 e con una situazione economica fino a Lit. 36.000.000, riferita ad un nucleo familiare composto da cinque persone (il limite di reddito varia con il variare del numero dei componenti il nucleo familiare), possono richiedere un assegno mensile di Lit. 200.000 per 13 mensilità.
L'assegno è concesso dal Comune ed è corrisposto dall'INPS in due ratei semestrali.
Per avere diritto all'assegno è perciò necessario
- avere tre figli minorenni;
- avere una situazione economica del nucleo familiare inferiore a Lit. 36.000.000 annui per i nuclei familiari con cinque componenti, oppure una cifra diversa nel caso in cui il nucleo familiare sia composto diversamente; nel calcolo della situazione economica è, peraltro, prevista una detrazione di Lit.. 2.500.000 per il nucleo familiare che risiede in abitazione in locazione, detrazione che sarà di Lit. 3.500.000 per il nucleo che, oltre a risiedere in abitazione in locazione non ha proprietà immobiliari.
L'assegno sarà:
- intero (Lit. 200.000 mensili) se la situazione economica del nucleo è più bassa rispetto al valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) di cui al decreto legislativo n. 109/98;
- minore di Lit. 200.000 mensili, se la situazione economica del nucleo e più alta.
Per lo stesso nucleo si può ricevere un solo assegno.
Cos'è l'assegno di maternità
L'assegno di maternità è una misura di integrazione del reddito volta ad aiutare le madri che non hanno copertura previdenziale per affrontare l'evento nascita.
Chi ha diritto all'assegno di maternità
La donna italiana residente, che non riceva già un trattamento previdenziale di indennità di maternità e con una situazione economica fino a Lit. 50.000.000, riferito ad un nucleo familiare composto da 3 persone (il limite reddito varia con il variare del numero dei componenti il nucleo familiare), può richiedere un assegno di Lit. 200.000 per un massimo di cinque mensilità per ogni figlio nato dopo il 1° luglio 1999. L'assegno è concesso dal Comune ed è corrisposto dall'INPS in un'unica soluzione.
Per avere diritto all'assegno è perciò necessario:
-avere un figlio nato dopo il 1° luglio 1999;
-avere una situazione economica del nucleo familiare non superiore ai 50 milioni annui (sempre in valore ISE), per i nuclei familiari con tre componenti oppure una cifra diversa nel caso in cui il nucleo sia composto diversamente;
-non ricevere per il figlio nato un trattamento previdenziale di indennità di maternità; se si riceve un'indennità di maternità inferiore a Lit. 200.000 mensili si potrà richiedere la differenza.
La donna che presenti la domanda per l'assegno di maternità può presentare anche quella per l'assegno per il nucleo familiare, se ha altri due figli minorenni ed il suo nucleo familiare è nelle condizioni economiche stabilite dalla legge.
Dove ritirare i moduli di domanda
I modelli di domanda sono reperibili presso i CAAF sottoindicati, o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), del Comune di Conversano sito in Piazza XX Settembre.
Quando e a chi presentare la domanda
Per l'anno 1999, le domande vanno presentate entro il 21 marzo 2000 ai CAAF convenzionati con il Comune.


CAAF convenzionati con il Comune di Conversano
CAAF CGIL
CAAF CISL
CAAF UIL
CAAF ACLI
CAAF CISAL
CAAF ACAI
CAAF MCL
CAAF MCL
Via D. Deledda, 4
P.zza XX Settembre, 35
C.so Umberto I, 36
Via Mazzini, 25
Calata Sciasciulli
Via Biag. Accolti Gil, 52
Via Mazzini, 34
C.so Umberto I, 39

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