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La normativa nazionale |
In Italia, in ottemperanza alla Raccomandazione 1999/512/CE del 12 luglio 1999, la materia è stata approntata con la Legge Quadro n. 36/2001. Essa ha il preciso scopo di tutelare e salvaguardare l'ambiente, il paesaggio e la salute pubblica dai rischi derivanti dall'inquinamento elettromagnetico e va a sostituire il decreto del 10 settembre 1998 n.381 (Decreto Ronchi) che per primo introdusse una regolamentazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ponendo l'Italia all'avanguardia tra i Paesi Europei. Tale normativa riguarda gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili che possano comportare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze tra 0 Hz e 300 GHz. La Legge Quadro prevede tre distinti livelli di gestione della materia, affidando allo Stato la determinazione dei valori-limite dei campi elettromagnetici, alle Regioni la determinazione degli ulteriori “obiettivi di qualità” (vedi Controlli e Verifiche / limiti di esposizione) da osservare nell'insediamento delle infrastrutture (criteri localizzativi, standards urbanistici, incentivazioni), e ai Comuni il potere di perfezionare strumenti regolamentari finalizzati al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e alla minimizzazione dei rischi per la salute pubblica.
La Regione Puglia si è tutelata attraverso una propria norma, la Legge Regionale n.5/2002, definendo le sue competenze nonché quelle della Provincia e degli enti locali in termini di pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale per la localizzazione degli impianti, il tutto in ottemperanza alla Legge Nazionale vigente in quel momento e, cioè, il D.M. 381/1998.
A tale articolato quadro di competenze si è in seguito sovrapposto il Decreto Legislativo n.198/2002 (Decreto Gasparri), con il quale gli impianti di telefonia mobile vengono assimilati a opere di urbanizzazione primaria. In altri termini, gli impianti di telefonia sono compatibili con ogni zonizzazione e non sono possibili divieti generalizzati di installazione.
In seguito il decreto Gasparri è stato dichiarato incostituzionale (Sentenza Corte Costituzionale n.303/2003). Nel frattempo il 1 agosto dello stesso anno è già entrato in vigore il decreto legislativo n.259/2003, conosciuto come Codice delle Comunicazioni che sostituisce il decreto Gasparri ma conferma che gli impianti di telefonia mobile sono opere di urbanizzazione primaria. I Comuni, però, hanno la facoltà di stimare la compatibilità dei nuovi impianti alle norme del Piano Urbanistico Generale. Con la Legge Quadro, lo Stato ha la facoltà di definire i livelli-limite di esposizione uguali su tutto il territorio nazionale; inoltre, definisce un quadro preciso di riferimento in materia di prevenzione, di risanamento degli impianti, di autorizzazioni e di sanzioni; le Regioni definiscono, a loro volta, “ulteriori obiettivi di qualità” da osservare per l'insediamento delle infrastrutture; ai Comuni è lasciata la facoltà di perfezionare la definizione del corretto insediamento e, soprattutto, di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica con una corretta pianificazione territoriale locale.
Le normative nazionali seguono tutte le Linee Guida dettate da l’ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection), un’organizzazione non governativa che valuta i risultati scientifici a livello mondiale.
In tabella sono riportati i valori comparativi dei limiti di esposizione tra l’Italia e alcuni Paesi. |
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Il Regolamento comunale |
In seguito all'evoluzione della normativa nazionale il Comune di Conversano, nel settembre 2004, si è dotato di un nuovo Regolamento per gli impianti di trasmissione ad alta frequenza. L'obiettivo è quello di assicurare massima cautela per le esposizioni dei cittadini ai campi elettromagnetici e di garantire, la copertura dei servizi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, artistiche e monumentali di “Conversano città d’arte e turistica”.
Il nuovo Regolamento, tra i primi adottato sul territorio nazionale, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale e redatto dagli esperti avvocati A. Amato, F. Tarantini e dall’ingegner P. Fantasia.
Alcuni elementi caratterizzanti il Regolamento sono:
- la Pianificazione Territoriale attraverso il P.I.C.
- il Forum Consultivo che è la forma assembleare attraverso cui vengono partecipate le informazioni e discusse le scelte cercando di non ricorrere al metodo maggioritario per ottenere la massima condivisione. Ne fanno parte gli assessori alle Politiche Ambientali e Urbanistica e i rispettivi responsabili di area, dall’ARPA, dall’ASL, dai gestori degli impianti, dai comitati cittadini e dalle associazioni ambientaliste;
- il Catasto Impianti ovvero un archivio informatico costantemente aggiornato di tutte le sorgenti di emissione presenti sul territorio;
- la Vigilanza e il Controllo degli impianti effettuati almeno due volte l’anno dal Comune attraverso gli organi competenti (ARPA, ISPESL, Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni);
- la rilocalizzazione degli impianti esistenti più impattanti garantendone la stessa copertura e la qualità del servizio; il Cositing per ridurre il numero degli impianti.
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Riferimenti legislativi |
Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259: Codice delle comunicazioni elettroniche.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003: Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità’ per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti (G.U. n. 200 del 29-8-2003) e a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (G.U. n. 199 del 28-8-2003).
Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n.198: Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443. (GU n. 215 del 13-9-2002). Abrogato con sentenza della Corte Costituzionale 1 ottobre 2003, Sentenza n. 303.
Legge regionale Puglia 8 marzo 2002, n. 5: Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz. (B.U. Regione Puglia n. 32 dell’11 marzo 2002). Testo coordinato alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del 7 ottobre 2003.
Legge 22 febbraio 2001, n. 36: Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
ICNIRP, 1998: Linee Guida per le esposizioni civili e professionali ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Decreto 10 settembre 1998, n. 381: Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana per campi elettromagnetici generati da impianti fissi per telecomunicazioni nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 aprile 1992: Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. |
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